Entro il 30 giugno di ogni anno gli Enti del terzo settore devono approvare e depositare il rendiconto di esercizio al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Questo termine vale sia per gli enti il cui esercizio coincide con l’anno solare, sia per gli enti con esercizio a cavallo d’anno. Questi ultimi però avranno ovviamente tempi di convocazione ed approvazione dei rendiconti congrui alle proprie tempistiche e statuti. Il caso più frequente riguarda gli enti con esercizio dal primo luglio al trenta giugno, il cui statuto facilmente indica la convocazione entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il 31 ottobre.
Peculiarità esistono anche a proposito dello schema di bilancio da adottare, che varia a seconda del tipo e delle dimensioni dell’ETS. In particolare per le associazioni che registrano entrate annuali inferiori ai 220.000 euro è possibile redigere il rendiconto per cassa in una forma semplificata, distinguendo tra le attività di interesse generale e le altre attività svolte. Per gli altri ETS e comunque per quelli con entrate superiori ai 220.000 euro, è necessario invece riclassificare i dati contabili secondo una schema analogo a quello che attualmente usano ad esempio le società cooperative.
Insomma le indicazioni sono (finalmente) abbastanza chiare e fruibili, e dopo alcuni anni di confusione abbiamo iniziato a familiarizzare con obblighi e portali. Però certamente il passaggio ad ETS richiede alle amministrazioni molte energie, se aveste bisogno di supporto in questo senso il settore consulenze è a vostra disposizione per navigare insieme in queste acque che si conoscono ancora poco.