Prosegue il lavoro del coordinamento delle MAG, rispetto al disegno di legge del consiglio dei ministri del 6 luglio, su “Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private”.

Uno degli obiettivi del provvedimento è quello di limitare l'indiscriminato proliferare di istituzioni finanziarie come avvenuto negli ultimi anni.
In seguito all'ultimo  incontro del 17 novembre a Firenze, abbiamo elaborato la bozza di criteri per Banca d'italia, rispetto ai requisiti per l'identificazione della “finanza mutualistica e solidale”.

 

Requisiti della finanza mutualistica e solidale

(fonte: Manifesto della Finanza Etica)


Per potersi definire «mutualistica e solidale» tutta l'attività finanziaria del soggetto, e tutte le attività ad essa collegate, devono uniformarsi ai seguenti principi e alle seguenti norme:

1. Accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione.

2. Preferenza delle garanzie personali (anche di gruppo), a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle patrimoniali.

3. Trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente in:

a) Massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti; essi devono essere composti al massimo da soli due elementi: costi di gestione della struttura e remunerazione del denaro investito; tale remunerazione deve tendere al mantenimento del valore reale dell'investimento, escludendo ogni forma di ulteriore arricchimento.

b) Massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci e comunicazione ad essi. In particolare si chiede l'espressa previsione della possibilità per i soci di assistere liberamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l’individuazione, con approvazione dell’assemblea dei soci, di strumenti per favorire la creazione di rapporti di conoscenza, scambio e collaborazione fra i soci finanziatori e soci finanziati.

c) Forma cooperativa della struttura, con esplicita previsione di partecipazione in qualità di soci, con i medesimi diritti e doveri, di investitori, finanziati e lavoratori (o rappresentanti di questi ultimi in caso di strutture consortili o comunque di secondo livello).

d) Individuazione degli strumenti per definire e verificare il raggiungimento dei propri fini sociali: la cooperativa dovrà adottare idonei strumenti, discussi e approvati dalla propria assemblea dei soci, per definire e verificare periodicamente in modo partecipato, il raggiungimento dei propri fini sociali.

4. La concessione dei finanziamenti si deve basare, oltre che sull'istruttoria economica, anche su quella socio-ambientale e tale istruttoria deve avere pari valore di quella economica all'interno del meccanismo decisionale di concessione del finanziamento.

 

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